1. (1)Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.






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