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Articolo 229 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 14/08/2024]

Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 229 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dall’art. 39, D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

[1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.

3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.

4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore.]

Massime relative all'art. 229 Codice dell'ambiente

C. giust. UE n. 283/2007

La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali: l'articolo 1, commi 25-27 e 29, lettera a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e l'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli articoli 183, comma 1, lettera s), e 229, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDRQ) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, Direttiva n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, Direttiva n. 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 1, lettera a), della medesima direttiva. La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali: l'art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDRQ) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della Direttiva n. 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva n. 91/156/CEE, del 18 marzo 1991, del Consiglio è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.

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