(massima n. 1)
La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali: l'articolo 1, commi 25-27 e 29, lettera a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e l'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli articoli 183, comma 1, lettera s), e 229, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDRQ) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, Direttiva n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, Direttiva n. 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 1, lettera a), della medesima direttiva. La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali: l'art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDRQ) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della Direttiva n. 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva n. 91/156/CEE, del 18 marzo 1991, del Consiglio è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.