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Articolo 47 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Sospensione dell'atto impugnato

Dispositivo dell'art. 47 Codice del processo tributario

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62 bis la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22(3).

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia(1).

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico(3).

4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile(1)(3).

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili(1).

5-bis. [L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa](2).

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza(3).

8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4(3).

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), della L. 31 agosto 2022, n. 130.
(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera f), della L. 31 agosto 2022, n. 130.
(3) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ha modificato i commi 1, 3, 4, 7 e 8.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

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Franco D. chiede
lunedģ 11/06/2018 - Sardegna
“Buongiorno.
L'Agenzia delle Entrate, con apposito atto, ha proceduto al controllo dei valori dichiatati nell'atto di compravendita di un immobile. L'importo dichiarato è di € 135.000 (reale) mentre quello accertato (?) risulta essere di € 243.000.
Con apposita nota ho, credo adeguatamente, smontato l'intero castello sul quale l'AdE sosteneva la sua tesi.
In particolare ho sostenuto che le condizioni dell'immobile erano particolarmente degradate. Ovviamente ho allegato una numerosa documentazione fotografica e, nel contempo, ho invitato il funzionario preposto ad effettuare un sopralluogo.
Nonostante ib solleciti verbali e scritti, a tutt'oggi, detto sopralluogo non è avvenuto e, credo, mai avverrà. Ho chiesto l'annullamento dell'atto e su consiglio del funzionario ho fatto domanda di accertamento con adesione. Chiedo se esiste un modo efficace per controbattere al comportamento vessatorio e arrogante dell'AdE. Alla fine dovrò cedere se non voglio avventurarmi in una azione legale lunga e incerta? Gia in passato mi siete stati utilissimi e spero che anche stavolta possiate darmi preziose indicazioni.”
Consulenza legale i 21/06/2018
Alla luce di quanto prospettato e formulato tramite il quesito, pare potersi affermare che sono essenzialmente due gli strumenti di cui avvalersi per inibire o comunque ottenere ristoro economico dal comportamento vessatorio dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, il primo di tale rimedi, ovvero la sospensione in via cautelare dell'atto, presuppone la presentazione di un ricorso in via giurisdizionale avverso l'atto stesso, ed è diretto ad ottenere tutela preventiva, in seguito alla positiva dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel caso in cui possa derivarne un danno grave ed irreparabile. La tutela cautelare è la tutela che il ricorrente può chiedere al giudice e la cui ratio deriva dal fatto che gli atti tributari sono provvedimenti esecutivi.

In tale situazione, se la Commissione Tributaria Regionale accoglie la suddetta istanza cautelate, l'Ufficio non può iscrivere a ruolo la pretesa vantata nei confronti del contribuente.

Purtroppo, come detto, per ottenere la sospensione in via cautelare ex art. 47 del Codice del Processo tributario, è necessaria la presentazione del ricorso.

Aldilà di tale rimedio giurisdizionale, non esistono altri strumenti per paralizzare l'attività dell'Agenzia delle Entrate, se non l'istanza di annullamento in autotutela, a quanto risulta già presentata.

Anch'essa, come l'istanza cautelare, tende ad evitare il protrarsi di conseguenza dannose, ma presenta finalità differenti, in quanto diretta ad evitare inutili contenziosi, perlomeno nei casi in cui L'amministrazione si avveda dei propri errori. Tuttavia, se l'amministrazione non provvede all'annullamento dell'atto in autotutela, l'unica via percorribile rimane la presentazione di un ricorso giurisdizionale, così come disciplinato dal Codice del Processo Tributario.

Ciò, tuttavia, non significa affatto che l'attività iniqua e vessatoria dell'Agenzia delle Entrate debba restare impunita.

Difatti, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, se la P.A., per qualsiasi ragione costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo, del quale ne viene già evidenziata, in sede di autotutela, ma inutilmente, la illegittimità ed infondatezza, i danni arrecati al contribuente devono essere risarciti. Tale filone giurisprudenziale venne inaugurato dalla sentenza della Cassazione n. 13801/2004, nella quale si evidenziava che: “nel caso in cui la stessa autotutela non venga tempestivamente adottata, al punto da costringere il privato ad affrontare le spese legali e d'altro genere per proporre ricorso per l'annullamento dell'atto, la responsabilità dell'amministrazione permane ed è innegabile”.

Il contribuente può dunque vantare una vera e propria tutela risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione (e quindi dell'Agenzia delle Entrate), e ciò sia per eventuali spese inutili, sia per il tempo perso (alla luce dell'innovativa giurisprudenza amministrativa, che vede nel “tempo” una posta attiva del patrimonio autonomamente risarcibile).

Anche qui, d'altra parte, è ovviamente necessaria un'apposita domanda di risarcimento, da avanzare nelle opportune sedi in via autonoma, oppure congiuntamente al ricorso di cui sopra.

Da ultimo, va rilevato che il nuovo corso interpretativo (a partire da Cass. 12249/2010) che permette al Fisco, assumendone l'onere probatorio, di riqualificare i contratti stipulati dalle parti e a farne rilevare la nullità o invalidità, trova il proprio fondamento in una clausola generale antielusione.

Tale potere di riqualificazione può essere esercitato solamente quando lo scopo della legge venga totalmente annullato dal contribuente con il fine di ottenere un vantaggio ingiusto, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per conseguirlo.

Come detto, il Fisco deve tuttavia dimostrare tale creazione artificiosa.

Nel caso specifico, l'ADE ha tentato di dimostrare tramite propria perizia il valore superiore dell'immobile rispetto a quanto contrattualmente dichiarato, ma non ha ascoltato le ragioni dell'istante, al contrario di quanto richiesto dal principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost..

Tuttavia, senza voler andare a processo, in via stragiudiziale non rimane altro modo se non quella di sollecitare nuovamente un annullamento in autotutela dell'atto, “minacciando” l'Agenzia delle Entrate di chiedere apposita tutela giurisdizionale, prospettando inoltre l'intenzione di domandare un risarcimento per i danni arrecati e per il tempo perduto, citando la giurisprudenza summenzionata.