AUTORE:
Luigi Romiti
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Università degli Studi di Macerata
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L'elaborato analizza le modifiche introdotte dalla legge n. 130 del 2022 in materia tributaria, con particolare attenzione al tema dell'onere della prova e alla testimonianza scritta.
La riforma introduce una disposizione specifica nel decreto legislativo n. 546 del 1992, che regola l'onere della prova, stabilendo che spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare quanto allegato nell'atto impugnato, mentre il contribuente è responsabile della prova solo in caso di richiesta di rimborso. Questa disposizione segna un passo avanti rispetto al passato, quando l’onere della prova era spesso invertito a svantaggio del contribuente, basandosi sulla presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Tale presunzione, sebbene abbandonata nel 1979 dalla Corte di Cassazione, ha continuato a influenzare la giurisprudenza attraverso le cosiddette presunzioni giurisprudenziali.
La nuova norma tende a riequilibrare le posizioni delle parti nel processo tributario, riducendo l'uso delle presunzioni giurisprudenziali e obbligando i giudici a basarsi esclusivamente su quanto provato in giudizio. Questo approccio, ispirato al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" del diritto penale, mira a migliorare la qualità delle decisioni giudiziali in ambito tributario.
Un'altra novità riguarda la testimonianza scritta, che sostituisce il precedente divieto assoluto di testimonianza nei processi tributari. In precedenza, la testimonianza non era ammessa, in quanto il processo tributario si basava sulla celerità e sulla forma scritta degli atti. Tuttavia, il divieto è stato oggetto di dibattito, arrivando anche alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha stabilito che, sebbene il divieto di testimonianza sia in linea di principio compatibile con il giusto processo, vi sono circostanze in cui la testimonianza potrebbe essere necessaria per garantire il diritto di difesa. Con la legge 130/2022, la testimonianza è ora ammessa in forma scritta, ma solo se ritenuta necessaria dal giudice e limitata a specifiche circostanze. Tuttavia, le dichiarazioni contenute in atti ufficiali, come verbali, non possono essere contestate tramite testimonianza. La norma prevede anche la possibilità di ricorrere alla testimonianza orale in caso di dubbi sulla veridicità di quella scritta.
In conclusione, la riforma introduce importanti novità sia nell’onere della prova che nella testimonianza, ma non rivoluziona completamente il sistema probatorio tributario. La testimonianza scritta, pur essendo un passo avanti, rimane un mezzo di prova straordinario, subordinato a condizioni restrittive.
Per ampliare ulteriormente le possibilità probatorie del contribuente, sarebbe necessario un intervento legislativo più deciso, che renda la testimonianza uno strumento più accessibile e paritario nel processo tributario.
La riforma introduce una disposizione specifica nel decreto legislativo n. 546 del 1992, che regola l'onere della prova, stabilendo che spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare quanto allegato nell'atto impugnato, mentre il contribuente è responsabile della prova solo in caso di richiesta di rimborso. Questa disposizione segna un passo avanti rispetto al passato, quando l’onere della prova era spesso invertito a svantaggio del contribuente, basandosi sulla presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Tale presunzione, sebbene abbandonata nel 1979 dalla Corte di Cassazione, ha continuato a influenzare la giurisprudenza attraverso le cosiddette presunzioni giurisprudenziali.
La nuova norma tende a riequilibrare le posizioni delle parti nel processo tributario, riducendo l'uso delle presunzioni giurisprudenziali e obbligando i giudici a basarsi esclusivamente su quanto provato in giudizio. Questo approccio, ispirato al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" del diritto penale, mira a migliorare la qualità delle decisioni giudiziali in ambito tributario.
Un'altra novità riguarda la testimonianza scritta, che sostituisce il precedente divieto assoluto di testimonianza nei processi tributari. In precedenza, la testimonianza non era ammessa, in quanto il processo tributario si basava sulla celerità e sulla forma scritta degli atti. Tuttavia, il divieto è stato oggetto di dibattito, arrivando anche alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha stabilito che, sebbene il divieto di testimonianza sia in linea di principio compatibile con il giusto processo, vi sono circostanze in cui la testimonianza potrebbe essere necessaria per garantire il diritto di difesa. Con la legge 130/2022, la testimonianza è ora ammessa in forma scritta, ma solo se ritenuta necessaria dal giudice e limitata a specifiche circostanze. Tuttavia, le dichiarazioni contenute in atti ufficiali, come verbali, non possono essere contestate tramite testimonianza. La norma prevede anche la possibilità di ricorrere alla testimonianza orale in caso di dubbi sulla veridicità di quella scritta.
In conclusione, la riforma introduce importanti novità sia nell’onere della prova che nella testimonianza, ma non rivoluziona completamente il sistema probatorio tributario. La testimonianza scritta, pur essendo un passo avanti, rimane un mezzo di prova straordinario, subordinato a condizioni restrittive.
Per ampliare ulteriormente le possibilità probatorie del contribuente, sarebbe necessario un intervento legislativo più deciso, che renda la testimonianza uno strumento più accessibile e paritario nel processo tributario.