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Articolo 107 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

Dispositivo dell'art. 107 Codice del processo amministrativo

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Spiegazione dell'art. 107 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione, che mira non solo a revocare la sentenza impugnata (c.d. effetto rescindente) ma anche a sostituirla con un’altra decisione di merito (c.d. effetto rescissorio).
In particolare, si prevede che contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Tuttavia, la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione: questa norma, dunque, detta un principio di carattere generale, attraverso cui si intende evitare che la definizione di una lite possa formare oggetto di successive contestazioni, senza che si possa mai arrivare a chiudere definitivamente la controversia.
Tale norma, quindi, riproduce fedelmente le prescrizioni contenute nell’art. 403 c.p.c. con riferimento al processo civile.

Massime relative all'art. 107 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2889/2019

In tema di revocazione, la "svista" che ne autorizza e legittima la proposizione del rimedio, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria, è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall'omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale. Infatti, non v'è dubbio che l'errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali. Non è ammissibile un ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza di revocazione. In particolare il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l'ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia. Il medesimo divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile "per ragioni formali" insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica). Va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 104/2010; ne consegue che, ad eccezione dell'ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.

Cons. Stato n. 871/2018

Il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione, ex art. 107, comma 2, c.p.a., si giustifica perché l'ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia. Il medesimo divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per ragioni formali, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (dichiara inammissibile il ricorso per revocazione).

Cons. Stato n. 4136/2014

Ai sensi degli artt. 106 e 107 D. Lgs. n. 104/2010 (CPA), i magistrati, ai quali si deve la paternità dell'impugnata revocanda sentenza, sono legittimati a far parte del Collegio investito della cognizione del relativo ricorso per revocazione atteso che il dovere di astensione, previsto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., sussiste solo quando nel medesimo ricorso sia lamentato il dolo del giudice o quando il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa.

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