(massima n. 1)
Il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione, ex art. 107, comma 2, c.p.a., si giustifica perché l'ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia. Il medesimo divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per ragioni formali, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (dichiara inammissibile il ricorso per revocazione).