(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 106 e 107 D. Lgs. n. 104/2010 (CPA), i magistrati, ai quali si deve la paternitą dell'impugnata revocanda sentenza, sono legittimati a far parte del Collegio investito della cognizione del relativo ricorso per revocazione atteso che il dovere di astensione, previsto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., sussiste solo quando nel medesimo ricorso sia lamentato il dolo del giudice o quando il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa.