(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, avverso le sentenze emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia l'appello deve essere proposto esclusivamente innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con conseguente inammissibilitą per difetto di competenza di quello proposto al Consiglio di Stato ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la causa prosegue davanti al giudice competente qualora sia tempestivamente riassunta nel termine fissato dalla sentenza di incompetenza ovvero di sei mesi dalla stessa.