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Articolo 84 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinuncia

Dispositivo dell'art. 84 Codice del processo amministrativo

1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Spiegazione dell'art. 84 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la rinuncia nel processo amministrativo.
Nello specifico si dispone che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, alternativamente:
  • depositando in segreteria una dichiarazione, sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale;
  • rendendo in udienza una dichiarazione orale, documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Massime relative all'art. 84 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4229/2019

Alla volontà della parte di rinunciare all'appello consegue l'improcedibilità dello stesso, ex artt. 35, comma 1, lett. c) e 84 del D.Lgs. n. 104/2010, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cons. Stato n. 3426/2019

Nell'ambito di un giudizio amministrativo, anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Cons. Stato n. 3326/2019

Nel processo amministrativo se vi è rinuncia da parte della parte appellata vittoriosa sia al ricorso di primo grado che agli effetti della sentenza a essa favorevole, in sede di appello deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come un'ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Cons. Stato n. 1711/2019

Il giudice amministrativo in ossequio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, non può non prendere in considerazione la dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte dell'appellante per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conseguentemente dichiarare la stessa improcedibile anche in caso di opposizione della parte resistente che autonomamente avrebbe potuto impugnare la sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 1506/2019

Nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 1271/2019

Il processo amministrativo è un processo di parti, e quindi viene iniziato ovvero proseguito solo se la parte interessata mantiene l'interesse in proposito, e di tale situazione, com'è ovvio, solo la parte stessa può giudicare. L'art. 84 comma 2 D.Lgs. 104/2010 nel caso della rinuncia, equiparabile anche se non esattamente sovrapponibile alla dichiarazione di carenza di interesse, consente alle controparti di opporsi all'estinzione del processo che alla rinuncia stessa consegue, quando ne abbiano un interesse; ciò però non potrebbe comunque essere affermato nel caso in cui l'opposizione, senza entrare nello specifico dei motivi su cui essa si fonda, proviene dalla parte interveniente, ovvero da una parte che non è portatrice di un interesse autonomo alla decisione.

Cons. Stato n. 2695/2011

Nel caso in cui l'atto di rinuncia non risulti notificato a tutte le controparti il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, desumendo per facta concludentia, cioè da fatti, atti e da comportamenti assunti chiaramente dopo la proposizione del ricorso e in corso di giudizio, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

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