(massima n. 1)
Nel caso in cui l'atto di rinuncia non risulti notificato a tutte le controparti il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, desumendo per facta concludentia, cioè da fatti, atti e da comportamenti assunti chiaramente dopo la proposizione del ricorso e in corso di giudizio, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.