(massima n. 1)
Il giudice amministrativo in ossequio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, non può non prendere in considerazione la dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte dell'appellante per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conseguentemente dichiarare la stessa improcedibile anche in caso di opposizione della parte resistente che autonomamente avrebbe potuto impugnare la sentenza di primo grado.