(massima n. 1)
Il principio codificato dall'art. 23 bis, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, per il quale la pubblicazione del dispositivo della decisione rende immutabile la stessa, nel senso che il Collegio non può avere più alcun ripensamento su quanto deliberato in camera di consiglio, ma deve solo provvedere al deposito della motivazione della decisione già assunta, non può materialmente trovare applicazione nel caso in cui dopo la pubblicazione del dispositivo, ma prima del deposito della motivazione, è deceduto il magistrato relatore ed è stato collocato a riposo il presidente del collegio giudicante; in questo caso, poiché in ogni processo la sentenza è costituita non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione che insieme, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, così che il dispositivo da solo non integra gli estremi della fattispecie della sentenza, detto dispositivo deve essere dichiarato nullo e quindi privo di effetti, e deve provvedersi alla fissazione di una nuova udienza di discussione.