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Articolo 76 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modalità della votazione

Dispositivo dell'art. 76 Codice del processo amministrativo

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 76 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità della votazione, disponendo innanzitutto che devono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio, secondo la regola della maggioranza.
Quanto al procedimento innanzi al TAR, nello specifico, la norma prevede che il presidente raccoglie i voti e che si esprima per primo il relatore, seguito dal secondo componente del collegio e, infine, dal presidente.
Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, invece, si prevede che il primo a votare sia il relatore e che questo sia seguito dagli altri componenti del collegio dal meno anziano al più anziano, e infine dal presidente.
Alla votazione nel processo amministrativo si applicano
  • l'art. 276, secondo, quarto e quinto comma c.p.c.: in virtù di tale disposizione, nello specifico, il collegio deve decidere prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, successivamente, il merito della causa. Terminata la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo e il relatore stende la motivazione, salvo il presidente non voglia occuparsene personalmente o affidarla ad altro componente del collegio;
  • l'art. 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c., per cui la scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Massime relative all'art. 76 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1296/2016

Il Giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), e 276, co. 2, c.p.c., secondo l'ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. I, n. 943/2015).

Cons. Stato n. 340/2016

La controversia innanzi al G.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) e 276, comma 2, c.p.c., deve essere decisa secondo l'ordine logico che pone la priorità della definizione delle questioni di rito (tra cui le condizioni dell'azione) rispetto alle questioni di merito (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1560/2015).

Cons. Stato n. 3952/2015

Il D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'eventuale presenza di altri giudici che si giustifica per il fatto che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, CPA, le cause iscritte nel ruolo d'udienza chiamate in decisione nella stessa giornata possono essere assegnate a relatori diversi, i quali conseguentemente sono presenti in Camera di Consiglio, senza che venga meno l'identità dei componenti del collegio deliberante (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005). Per essere dichiarata la nullità di una sentenza è necessaria la prova della non coincidenza di composizione del Collegio deliberante e quella del Collegio che ha assistito alla discussione della causa, coincidenza che è munita da presunzione derivante dal verbale d'udienza di discussione redatto in presenza del presidente del Collegio chiamato a controllare che i magistrati presenti nella camera di consiglio si identifichino con quelli risultanti dal verbale stesso (art. 76 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005).

Cons. Stato n. 857/2015

Il principio dispositivo, cui pure il processo amministrativo è informato, e che si esplica nella possibilità per la parte di graduare le domande, trova un limite allorché nell'ambito di queste venga posta in discussione la giurisdizione. La relativa questione, infatti, sollecita l'accertamento in ordine all'esistenza di un presupposto processuale avente carattere necessariamente pregiudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) e 276, comma 2, c.p.c., giacché ogni statuizione del Giudice adito postula che questo sia munito della necessaria potestas iudicandi sulla domanda e che, in caso contrario, sulla stessa possa decidere, il Giudice che ne sia effettivamente munito, mediante translatio iudicii (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 1534/2013).

Cons. Stato n. 9/2014

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 4 Cod. proc. amm. e 276 comma 2 Cod. proc. civ., il giudice amministrativo ha il dovere di decidere la controversia, secondo l'ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione.

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