Cons. Stato n. 1296/2016
Il Giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), e 276, co. 2, c.p.c., secondo l'ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. I, n. 943/2015).
Cons. Stato n. 340/2016
La controversia innanzi al G.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) e 276, comma 2, c.p.c., deve essere decisa secondo l'ordine logico che pone la priorità della definizione delle questioni di rito (tra cui le condizioni dell'azione) rispetto alle questioni di merito (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1560/2015).
Cons. Stato n. 3952/2015
Il D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'eventuale presenza di altri giudici che si giustifica per il fatto che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, CPA, le cause iscritte nel ruolo d'udienza chiamate in decisione nella stessa giornata possono essere assegnate a relatori diversi, i quali conseguentemente sono presenti in Camera di Consiglio, senza che venga meno l'identità dei componenti del collegio deliberante (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005). Per essere dichiarata la nullità di una sentenza è necessaria la prova della non coincidenza di composizione del Collegio deliberante e quella del Collegio che ha assistito alla discussione della causa, coincidenza che è munita da presunzione derivante dal verbale d'udienza di discussione redatto in presenza del presidente del Collegio chiamato a controllare che i magistrati presenti nella camera di consiglio si identifichino con quelli risultanti dal verbale stesso (art. 76 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005).
Cons. Stato n. 857/2015
Il principio dispositivo, cui pure il processo amministrativo è informato, e che si esplica nella possibilità per la parte di graduare le domande, trova un limite allorché nell'ambito di queste venga posta in discussione la giurisdizione. La relativa questione, infatti, sollecita l'accertamento in ordine all'esistenza di un presupposto processuale avente carattere necessariamente pregiudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) e 276, comma 2, c.p.c., giacché ogni statuizione del Giudice adito postula che questo sia munito della necessaria potestas iudicandi sulla domanda e che, in caso contrario, sulla stessa possa decidere, il Giudice che ne sia effettivamente munito, mediante translatio iudicii (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, n. 1534/2013).
Cons. Stato n. 9/2014
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 4 Cod. proc. amm. e 276 comma 2 Cod. proc. civ., il giudice amministrativo ha il dovere di decidere la controversia, secondo l'ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione.