(massima n. 1)
La controversia innanzi al G.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) e 276, comma 2, c.p.c., deve essere decisa secondo l'ordine logico che pone la prioritą della definizione delle questioni di rito (tra cui le condizioni dell'azione) rispetto alle questioni di merito (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1560/2015).