(massima n. 1)
Il D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'eventuale presenza di altri giudici che si giustifica per il fatto che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, CPA, le cause iscritte nel ruolo d'udienza chiamate in decisione nella stessa giornata possono essere assegnate a relatori diversi, i quali conseguentemente sono presenti in Camera di Consiglio, senza che venga meno l'identitā dei componenti del collegio deliberante (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005). Per essere dichiarata la nullitā di una sentenza č necessaria la prova della non coincidenza di composizione del Collegio deliberante e quella del Collegio che ha assistito alla discussione della causa, coincidenza che č munita da presunzione derivante dal verbale d'udienza di discussione redatto in presenza del presidente del Collegio chiamato a controllare che i magistrati presenti nella camera di consiglio si identifichino con quelli risultanti dal verbale stesso (art. 76 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 401/2005).