(massima n. 1)
Il Giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), e 276, co. 2, c.p.c., secondo l'ordine logico che, di regola, pone la prioritą della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la prioritą dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. I, n. 943/2015).