La norma in esame si occupa di disciplinare l’
istruttoria presidenziale e quella
collegiale.
Con riferimento alla prima, il
legislatore del c.p.a. dispone che il
presidente della sezione (o un magistrato da lui delegato) adotta, su
istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell'istruttoria.
Quando l'istruttoria è disposta dal
collegio, questo provvede con
ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del
ricorso.
La norma dispone inoltre che la decisione sulla consulenza tecnica (su cui si veda art.
67) e sulla verificazione (per cui si rinvia invece all’art.
66) è sempre adottata dal
collegio.
L’ultimo comma, infine, prevede dei poteri istruttori in capo al giudice per il caso in cui la PA non adempia all’onere di cui all’art.
46. Va ricordato, infatti, che l’Amministrazione resistente deve produrre, nel termine di
60 giorni, il provvedimento impugnato, unitamente ad:
-
atti e documenti che hanno portato all’emanazione del provvedimento;
-
atti e documenti citati nel provvedimento;
-
altri atti e documenti utili.
Ebbene, la norma qui in commento dispone che ove l'Amministrazione non provveda al deposito di tali atti indispensabili, il presidente, un delegato o il collegio
ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Il
Consiglio di Stato, peraltro, ha chiarito che, nel caso in cui il giudice di primo grado non eserciti siffatto potere istruttorio, può farlo in via suppletiva il giudice d’
appello.