Cons. Stato n. 3975/2019
Nel processo amministrativo la prova testimoniale è espressamente consentita dall'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, ma è comunque da considerare estrema risorsa probatoria per il giudizio amministrativo, data la specifica natura di questo.
Cons. Stato n. 903/2019
L'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia, sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio sia al fine di poterne escludere la necessità di tiolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge "ponte" n. 765 del 1967, grava sul privato. Al riguardo va precisato che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono sufficienti a fornire prova dell'epoca di realizzazione del manufatto, atteso che le stesse non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. Esse, infatti, non sono sufficienti alla prova della data di ultimazione dei lavori, dovendo essere supportate da ulteriori riscontri documentari, eventualmente indiziari, purché altamente probanti, ritenendosi all'uopo utili peculiari atti, quali fatture, ricevute relative all'esecuzione dei lavori ed all'acquisto dei materiali, bolle di consegna.
Cons. Stato n. 6057/2018
Il requisito di indispensabilità ai fini dell'ammissibilità della produzione documentale prodotta in fase di appello deve conseguire ad una valutazione non già relativa alla mera rilevanza dei fatti dedotti, ma alla verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. Solo in questo modo si rende infatti possibile conciliare il potere riconosciuto al giudice dall'art. 63, comma 1 D.Lgs. 104/2010, con i divieti, coerenti con il principio dispositivo, di cui all'art. 104, D.Lgs. 104/2010. La documentazione prodotta per la prima volta in fase di appello è inammissibile sia se non può essere qualificata come meramente integrativa di altra documentazione già legittimamente presente agli atti del giudizio di primo grado, e tale dunque da non alterare il thema decidendum già offerto al primo giudice, sia se non consiste in una prova indispensabile ai fini della decisione della causa.
Cons. Stato n. 5098/2018
Nell'ambito del processo amministrativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non possiede alcun valore probatorio ma costituisce solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo ad incidere sull'attività istruttoria dell'amministrazione.
Cons. Stato n. 5030/2018
L'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o autodichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali. La consulenza tecnica, così come la verificazione, non può esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla parte in ragione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute. Non è utilizzabile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, che ora può essere ammessa, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. (D.Lgs 104/2010), in forma scritta, ai sensi del codice di procedura civile, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. L'art. 63, comma 1, c.p.a., prevede che, fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti, anche d'ufficio, chiarimenti o documenti e l'art. 64, comma 1, c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) dispone che spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domane e delle eccezioni. Pertanto, il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è scolpito dal brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.