(massima n. 1)
Il requisito di indispensabilità ai fini dell'ammissibilità della produzione documentale prodotta in fase di appello deve conseguire ad una valutazione non già relativa alla mera rilevanza dei fatti dedotti, ma alla verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. Solo in questo modo si rende infatti possibile conciliare il potere riconosciuto al giudice dall'art. 63, comma 1 D.Lgs. 104/2010, con i divieti, coerenti con il principio dispositivo, di cui all'art. 104, D.Lgs. 104/2010. La documentazione prodotta per la prima volta in fase di appello è inammissibile sia se non può essere qualificata come meramente integrativa di altra documentazione già legittimamente presente agli atti del giudizio di primo grado, e tale dunque da non alterare il thema decidendum già offerto al primo giudice, sia se non consiste in una prova indispensabile ai fini della decisione della causa.