(massima n. 1)
Sulla scorta della normativa processuale di riferimento (artt. 92, 96 e 97 c.p.c e artt. 26, 57, 84 e 88 CPA - D.Lgs. n. 104/2010) deve ritenersi che la statuizione del giudice assunta in ordine all'assegnazione delle spese di causa (compresa la possibilitą di compensarle tra le parti) costituisce una valutazione ampiamente discrezionale di equilibrio processuale, senza che il giudicante sia tenuto a motivare il divisamento assunto (Conferma della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 00109/2011).