(massima n. 1)
L'identificazione degli atti impugnati col ricorso giurisdizionale va operata non già con formalistico riferimento all'epigrafe del ricorso, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme, dai motivi prospettati e da ogni altro elemento utile (nella specie, la volontà del ricorrente di impugnare, unitamente al provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria di concorso, tutti gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, è stata ritenuta chiaramente desumibile dall'esposizione del fatto e soprattutto dai motivi di ricorso prospettati in primo grado, stante la loro specifica attinenza alle scelte operate dalla commissione stessa in relazione ai titoli valutabili ed all'attribuzione del relativo punteggio).