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Articolo 128 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Dispositivo dell'art. 128 Codice del processo amministrativo

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Spiegazione dell'art. 128 Codice del processo amministrativo

Le norma in esame si occupa di sancire l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della repubblica nella materia del contenzioso elettorale.

La ratio sottesa a tale previsione, in particolare, è quella di
  1. garantire che una materia delicata e di centrale importanza come quella elettorale sia affidata all’attento vaglio dell’autorità giudiziaria, nell’ambito del quale è assicurato il rispetto del principio del contraddittorio e del doppio grado di giudizio;
  2. evitare rallentamenti, nell’ottica della celerità del giudizio che caratterizza l’intera disciplina del contenzioso elettorale.

Massime relative all'art. 128 Codice del processo amministrativo

Corte cost. n. 164/2018

È dichiarato inammissibile - per assenza del requisito soggettivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da (Omissis), nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale (n. 270 del 2005, n. 52 del 2015, n. 165 del 2017; artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, nn. 1, 1 bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma, della legge n. 18 del 1979; 1, primo comma, 18 bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957; 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lett. a), primo periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993; 8, commi 1, lett. c), e 3, della legge n. 459 del 2001; 4, comma 2, lett. b), della legge n. 28 del 2000; nonché degli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma 1, del codice del processo amministrativo), per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio "diritto elettorale attivo, attraverso il voto" e del proprio diritto elettorale "passivo, attraverso la candidatura", quali "espressioni del potere del popolo". È palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica "Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale", e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante.

Corte cost. n. 96/2017

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Lombardia perché rivaluti, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 114 Cost. - degli artt. 126, 128, 129 e 130 del D.Lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di Comuni, Province e Regioni e non anche di quelli delle Città metropolitane. Il sopravvenuto D.L. n. 168 del 2016 - applicabile anche ai procedimenti (come quello a quo) pendenti alla data della sua entrata in vigore - incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle Città metropolitane.

Corte cost. n. 304/2011

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma secondo, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131, D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, R.D. n. 2840 del 1923; artt. 41, 42 e 43, R.D. n. 642 del 1907; artt. 28, comma terzo, e 30, comma secondo, R.D. n. 1054 del 1924; artt. 7, comma terzo, ultima parte, e 8, legge n. 1034 del 1971 e art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui precludono al Giudice Amministrativo di accertare anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale. La preclusione all'accertamento incidentale, da parte del Giudice Amministrativo, della falsità degli atti pubblici non si pone, invero, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, né con il principio di effettività della tutela giurisdizionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955), poiché la verifica della falsità da parte del Giudice Ordinario, destinata a confluire nel processo amministrativo ai fini delia definizione della controversia, è pacificamente in grado di assicurare un livello di protezione conforme alle prescrizioni costituzionali e internazionali. In merito all'art. 111 Cost. deve rilevarsi che tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, possono incidere sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio di ragionevole durata del processo medesimo, per cui non è mediante la soppressione di fasi processuali, essenziali ai fini della decisione, che si consegue l'obiettivo di garantire la celerità dei processi, compreso quello amministrativo in materia elettorale. Quanto agli artt. 103 e 113 Cost. deve rilevarsi che il sistema di definizione delle questioni pregiudiziali di falso non limita in alcun modo, per quanto esposto, le forme di tutela degli interessi legittimi. Quanto all'art. 97 Cost., la previsione ivi contemplata opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale. In merito all'art. 76 Cost. da ultimo, la cui violazione deriverebbe dal mancato rispetto, da parte del c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) dei criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44, legge n. 69 del 2009, deve rilevarsi che una eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro costituzionale evocato.

Cons. Stato n. 4642/2010

Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro il decreto di convocazione dei comizi; esso non può essere attivato per ottenere tutela contro le operazioni successive del procedimento elettorale in quanto: 1) le operazioni elettorali successive al decreto di convocazione dei comizi, per evidenti esigenze di celerità, debbono essere impugnate entro un unico termine breve, incompatibile con la disciplina del ricorso straordinario; 2) la giurisdizione amministrativa in materia elettorale è in sé ristretta e tale da escludere, per l'appunto, ogni altra forma di difesa amministrativa e giurisdizionale; 3) la struttura del procedimento sul ricorso straordinario non consente la proposizione delle eccezionali azioni popolari previste dalla legge, azioni non esperibili nei confronti del decreto di convocazione dei comizi avverso il quale, quindi, appare ammissibile il ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 3244/2009

Il ricorso in materia elettorale non può essere svolto con le forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo autonomamente regolato da un procedimento giurisdizionale speciale, caratterizzato da termini accelerati e da possibile decisione di merito, rimesso alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo.

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