(massima n. 1)
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro il decreto di convocazione dei comizi; esso non può essere attivato per ottenere tutela contro le operazioni successive del procedimento elettorale in quanto: 1) le operazioni elettorali successive al decreto di convocazione dei comizi, per evidenti esigenze di celerità, debbono essere impugnate entro un unico termine breve, incompatibile con la disciplina del ricorso straordinario; 2) la giurisdizione amministrativa in materia elettorale è in sé ristretta e tale da escludere, per l'appunto, ogni altra forma di difesa amministrativa e giurisdizionale; 3) la struttura del procedimento sul ricorso straordinario non consente la proposizione delle eccezionali azioni popolari previste dalla legge, azioni non esperibili nei confronti del decreto di convocazione dei comizi avverso il quale, quindi, appare ammissibile il ricorso straordinario.