(massima n. 1)
Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibiii alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, dell'assorbimento per pregiudizialità necessaria e di quello per ragioni di economia processuale. (Restituisce gli atti alla V Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione sull'appello avverso Tar Veneto, sez. I, 21 giugno 2013, n. 879). Nel giudizio amministrativo impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell'autorità per "legge competente". In mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato a esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l'assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie dell'assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.