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Articolo 27 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contraddittorio

Dispositivo dell'art. 27 Codice del processo amministrativo

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Spiegazione dell'art. 27 Codice del processo amministrativo

La norma si occupa di disciplinare l’integrità del contraddittorio, prescrivendo che essa deve considerarsi raggiunta quando l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato
  • alla parte resistente, cioè la Pubblica Amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato comunque soggetto alle regole del procedimento amministrativo) che ha emanato formalmente l’atto impugnato dal ricorrente;
  • agli eventuali controinteressati (ma nel caso in cui vi siano più controinteressati, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., è sufficiente ad almeno uno di essi).
Occorre pertanto chiarire nel dettaglio chi siano tali ultimi soggetti. Ebbene, si tratta di coloro che hanno un interesse di segno contrario rispetto a quello del ricorrente. Per costante giurisprudenza amministrativa, la qualifica di controinteressato si ricava da un duplice elemento:
  1. sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato opposto a quello del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente chiede l’annullamento di un atto, sarà controinteressato il soggetto che da questo trae vantaggio);
  2. formale, consistente nella indicazione del controinteressato nel provvedimento come destinatario degli effetti favorevoli (ad esempio, se il ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di un altro concorrente, quest’ultimo, indicato formalmente nel provvedimento di aggiudicazione, sarà controinteressato).
Va precisato, ad integrazione di quanto disposto dalla norma in esame, che in difetto di notificazione alle parti necessarie il ricorso deve considerarsi irricevibile.
Per il caso in cui il ricorso sia invece ricevibile, in quanto notificato alla PA e ad almeno un controinteressato, ma il contraddittorio non sia comunque integro, il comma secondo della norma prevede che il giudice debba emettere un ordine di integrazione, nelle more della quale può pronunciare eventuali provvedimenti cautelari.
Quando emette l’ordine di integrazione, in particolare, il Giudice Amministrativo fissa un termine e indica i soggetti cui occorre notificare il ricorso.
Se a tale ordine non segue l’integrazione del contraddittorio, il ricorso diventa improcedibile, come disposto dall’art. 35 lett. c) c.p.a.

Massime relative all'art. 27 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2628/2019

Nel processo amministrativo, le Pubbliche Amministrazioni sono parti necessarie oltre che parti resistenti del processo, nella misura in cui siano oggetto di impugnazione e contestazione atti che siano alle stesse imputabili.

Cons. Stato n. 360/2015

L'art. 27 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) stabilisce che, perché il contraddittorio possa considerarsi integro, il ricorso al G.A. deve essere notificato sia all'Amministrazione resistente che, ove esistenti, ai controinteressati (Riforma della sentenza dei T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 6983/2009).

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