La norma si occupa di disciplinare l’
integrità del contraddittorio, prescrivendo che essa deve considerarsi raggiunta quando l’atto introduttivo del giudizio sia stato
notificato
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alla parte resistente, cioè la Pubblica Amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato comunque soggetto alle regole del procedimento amministrativo) che ha emanato formalmente l’atto impugnato dal ricorrente;
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agli eventuali controinteressati (ma nel caso in cui vi siano più controinteressati, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., è sufficiente ad almeno uno di essi).
Occorre pertanto chiarire nel dettaglio chi siano tali ultimi soggetti. Ebbene, si tratta di coloro che hanno un interesse di segno contrario rispetto a quello del ricorrente. Per costante giurisprudenza amministrativa, la qualifica di controinteressato si ricava da un duplice elemento:
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sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato opposto a quello del ricorrente (ad esempio, se il ricorrente chiede l’annullamento di un atto, sarà controinteressato il soggetto che da questo trae vantaggio);
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formale, consistente nella indicazione del controinteressato nel provvedimento come destinatario degli effetti favorevoli (ad esempio, se il ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di un altro concorrente, quest’ultimo, indicato formalmente nel provvedimento di aggiudicazione, sarà controinteressato).
Va precisato, ad integrazione di quanto disposto dalla norma in esame, che in difetto di
notificazione alle parti necessarie il ricorso deve considerarsi
irricevibile.
Per il caso in cui il ricorso sia invece ricevibile, in quanto notificato alla PA e ad almeno un controinteressato, ma il contraddittorio non sia comunque integro, il
comma secondo della norma prevede che il giudice debba emettere un
ordine di integrazione, nelle more della quale può pronunciare eventuali provvedimenti cautelari.
Quando emette l’ordine di integrazione, in particolare, il
Giudice Amministrativo fissa un
termine e indica i
soggetti cui occorre notificare il ricorso.
Se a tale ordine non segue l’integrazione del contraddittorio, il ricorso diventa
improcedibile, come disposto dall’
art. 35 lett. c) c.p.a.