(massima n. 1)
L'art. 27 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) stabilisce che, perché il contraddittorio possa considerarsi integro, il ricorso al G.A. deve essere notificato sia all'Amministrazione resistente che, ove esistenti, ai controinteressati (Riforma della sentenza dei T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 6983/2009).