(massima n. 4)
L'atto amministrativo violativo del diritto comunitario è affetto dal vizio di illegittimità per violazione di legge e non dal vizio della nullità ciò perché l'art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, e non vi rientra la violazione del diritto comunitario. Ne consegue pertanto sul piano processuale, l'onere dell'impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto comunitario, dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena la inoppugnabilità e sul piano sostanziale, l'obbligo per l'Amministrazione di dar corso all'applicazione dell'atto, salva l'autotutela.