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Articolo 141 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi, facoltą e requisiti degli organismi ADR

Dispositivo dell'art. 141 bis Codice del consumo

1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:

  1. a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
  2. b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
  3. c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
  4. d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
  5. e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
  6. f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

  1. a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
  2. b) la controversia è futile o temeraria;
  3. c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
  4. d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
  5. e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
  6. f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

  1. a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
  2. b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;
  3. c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;
  4. d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

  1. a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
  2. b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza
  3. c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141 quater, comma 5, lettera a).

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141 novies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141 octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Spiegazione dell'art. 141 bis Codice del consumo

Come risulta dalla stessa rubrica, questa norma rivolge una particolare attenzione agli organismi ADR, dovendosi intendere come tale “qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR e che risulta iscritto nell’elenco di cui all’art. 141 decies.”
Gli organismi sono soggetti ad alcuni obblighi specifici, che vanno dall’aggiornamento di un sito web di facile accesso, alla tutela della privacy, dalla possibilità per le parti di scambiare informazioni in via elettronica, all’obbligo di garantire la preparazione dei conciliatori, la loro indipendenza e la retribuzione a prescindere dagli esiti della procedura.
Secondo quanto disposto al quinto comma, se le persone fisiche incaricate della risoluzione di una controversia fanno parte di un organismo collegiale, l’organismo ADR ha l’obbligo di disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

Il secondo comma della norma consente agli organismi di introdurre nel proprio regolamento interno specifiche norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di alcune tipologie di controversie.
I motivi che possono stare a fondamento di tale facoltà di rifiuto sono analiticamente indicati nello stesso secondo comma, e riguardano: il caso di controversia futile o temeraria, l’omesso tentativo da parte del consumatore di contattare il professionista per discutere e tentare di risolvere il problema, il valore della controversia inferiore o superiore ad una soglia minima prestabilita, quando sia già in corso per la stessa controversia una procedura presso altro organismo ADR o un organismo giurisdizionale, quando la procedura non sia stata avviata entro un certo limite di tempo che non deve essere inferiore ad un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo.

Precisa, tuttavia, il terzo comma che in ogni caso le norme procedurali adottate dall’Organismo non possono limitare in modo significativo il diritto del consumatore di accedere alle procedure ADR, anche nel caso di controversie transfrontaliere.
Inoltre, qualora, in conformità sempre alle norme procedurali risultanti dal Regolamento interno adottato, l’organismo non possa prendere in carico una controversia che gli è stata sottoposta, lo stesso sarà tenuto a fornire ad entrambe le parti adeguata motivazione delle ragioni di tale sua decisione.

Il quarto comma individua analiticamente quali sono i requisiti che le persone fisiche a cui gli organismi scelgono di affidarsi devono possedere, assumendo gli stessi organismi l’onere di garantire la sussistenza dei suddetti requisiti.
Da parte loro, le persone fisiche scelte per la risoluzione delle controversie hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Organismo ADR la sussistenza di qualunque circostanza, emersa nel corso dell’intera procedura ADR, che possa in qualche modo incidere sulla loro indipendenza ed imparzialità o che possa generare conflitti con una delle parti della controversia.
Al fine di garantire ulteriormente un giudizio indipendente ed imparziale, viene riconosciuto a coloro che si sono rivolti ad un determinato organismo, al ricorrere di una delle circostanze suddette, di avanzare allo stesso organismo istanza volta a sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica, ovvero ad ottenere garanzia che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura, con possibilità di proporre alle parti interessate di presentare la controversia ad altro organismo ADR.

Non può comunque essere precluso alle parti il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR.

L’ultimo comma, infine, si occupa della formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, disponendo che se a tale formazione provvedono gli stessi organismi ADR, i relativi programmi di formazione dovranno essere monitorati dalle autorità competenti.

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