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Articolo 140 duodecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza

Dispositivo dell'art. 140 duodecies Codice del consumo

1. (1)La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140 novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140 octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.

Note

(1) Articolo introdotto, così come l'intero Titolo II.1 della Parte V, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

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