[1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalitą ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivitą editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.]