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Articolo 127 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Responsabilitą secondo altre disposizioni di legge

Dispositivo dell'art. 127 Codice del consumo

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

Spiegazione dell'art. 127 Codice del consumo

Il primo comma della norma in esame pone dei problemi di coordinamento su quelli che sono gli strumenti di cui il danneggiato può avvalersi al fine di ottenere il risarcimento, in quanto da una parte vi sono le regole fissate dal codice del consumo e dall’altra i rimedi tradizionali previsti dal codice civile o da norme speciali.
Sembra evidente, comunque, che la sua finalità sia quella di non voler precludere al consumatore danneggiato, il quale non riesca ad ottenere il risarcimento secondo le norme dettate dal codice del consumo, la possibilità di potersi in ogni caso avvalere degli strumenti tradizionali previsti dal codice civile.

Va ricordato che legittimati ad agire, sulla base delle specifiche disposizioni di cui agli artt. dal 114 al 127, sono tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica, ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale.

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