Le regole in tema di
responsabilità del
produttore vengono delimitate ai soli beni mobili finiti o assemblati, nonché ai loro componenti (l’esempio più ricorrente è quello dei pneumatici di un’automobile).
Per gli immobili, invece, valgono le regole dettate dal codice civile, in forza delle quali si prevede la responsabilità del
proprietario di un edificio o di altra
costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina ex
art. 2053 del c.c. (a meno che non si riesca a provare che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizi di costruzione) e la responsabilità dell’
appaltatore per vizi del suolo, difetti della costruzione e la sua rovina in tutto o in parte, ex
art. 1669 del c.c..
La definizione di produttore, contenuta nel comma 2 bis della norma in esame, come modificato dal D.lgs.221/2007, deve essere affiancata a quella di cui all’
art. 3 del codice consumo, ove è contenuto anche un riferimento agli “
intermediari del fabbricante”, categoria nella quale vengono inclusi anche quei soggetti che, pur non svolgendo una vera e propria attività di produzione di beni, svolgono attraverso la loro opera un’influenza sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (ne restano esclusi il trasportatore e l’’installatore).
La disposizione del secondo comma, secondo cui anche l’elettricità deve essere inclusa tra i beni mobili, ha sollevato il problema di stabilire se nella responsabilità del produttore debbano farsi rientrare anche i danni provocati da balzi di tensione.
Alla tesi positiva, si contrappone tuttavia un diverso e contrario orientamento secondo cui in tali casi non è possibile parlare di responsabilità del produttore, ma soltanto di
prestazione difettosa nell’ambito del servizio di fornitura di energia elettrica.