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Articolo 30 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Divieti

Dispositivo dell'art. 30 Codice del consumo

1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Spiegazione dell'art. 30 Codice del consumo

La norma in esame pone una serie di divieti, disponendo che le televendite non devono:
a) contenere scene di violenza fisica o morale o comunque tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza;
b) offendere o sfruttare le convinzioni morali, religiose e civili dei cittadini;
c) offendere la dignità della persona umana e causare discriminazioni di razza, religione, sesso e nazionalità.

Per quanto concerne i divieti posti al secondo comma, ovvero il divieto che le trasmissioni non contengano dichiarazioni o rappresentazioni che possano indurre in errore gli utenti televisivi consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazione, va detto che è stato a tal fine adottato dagli operatori del settore uno specifico codice di autoregolamentazione.
In particolare, si considerano come dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore quelle che riguardano:
- le caratteristiche e gli effetti del servizio;
- il prezzo
- le condizioni di vendita e di pagamento
- le modalità della fornitura
- eventuali premi
- l’identità delle persone rappresentate.

Al fine di rispettare i divieti imposti da questa norma, si vuole che le televendite siano riservate ad un pubblico di maggiorenni, e per tale ragione è richiesto che di esse ne venga data segnalazione nel corso della trasmissione con qualsiasi mezzo acustico o visivo.
Sempre al preciso fine di evitare che il consumatore/telespettatore possa essere indotto in errore, si stabilisce che:
1. gli oggetti, prodotti o servizi venduti siano ben descritti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dovendo le immagini televisive rappresentarli fedelmente ed integralmente, senza che ne possa derivare alcuna ambiguità;
2. debbano essere fornite informazioni chiare in ordine a:
- prezzo;
- garanzie;
- servizi post vendita;
- modalità di fornitura del bene o prestazione del servizio;
- parte venditrice, della quale devono essere forniti nome, denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale o partita IVA.

Altro requisito imprescindibile è che venga data precisa informazione, sia all’inizio che nel corso della trasmissione, circa l’esercizio del diritto di recesso, informazione che, al più tardi, dovrà essere trasfusa per iscritto al momento della consegna del bene.

Il terzo comma della norma, invece, vieta espressamente che a mezzo della televendita possano essere commercializzate sigarette o prodotti a base di tabacco.

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