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Articolo 104 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi del produttore e del distributore

Dispositivo dell'art. 104 Codice del consumo

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

  1. a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  2. b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

  1. a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  2. b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  3. c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

  1. a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
  2. b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
  3. c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
  4. d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Spiegazione dell'art. 104 Codice del consumo

Al fine di garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti sicuri, la norma in esame pone degli obblighi specifici in capo prima al produttore e poi al consumatore.
In particolare, il produttore ha l’obbligo di:
- mettere sul mercato prodotti sicuri;
- informare il consumatore dei rischi che possono derivare
dall’uso del bene, quando questi non sono immediatamente
percepibili dal consumatore;
- adottare le misure di sicurezza opportune per evitare i rischi che il prodotto potrebbe presentare.
Qualora il prodotto presenti dei rischi per la sicurezza dei consumatori, incombe sul produttore l’obbligo di ritirarlo dal mercato e di darne adeguata informazione ai consumatori (è questo il caso delle automobili con difetti di fabbricazione).
L’adozione di tali misure può aver luogo sia su base volontaria (cioè ad iniziativa dello stesso produttore) che su richiesta delle competenti autorità a cui si fa riferimento al successivo art. 107 del codice consumo.
Il richiamo del prodotto viene presentato come extrema ratio, ossia come misura a cui fare ricorso in tutti i casi in cui le altre azioni non possano essere sufficienti a garantire dai rischi che possono derivare dalla immissione nel mercato di un determinato prodotto.

Il comma 6 della norma prende in considerazione, invece, gli obblighi gravanti sul distributore, e precisamente:
a) non fornire prodotti che, secondo le informazioni in suo possesso, potrebbero essere pericolosi;
b) partecipare ai controlli di sicurezza, conservando la documentazione necessaria per potere rintracciare l’origine dei prodotti;
c) collaborare alle azioni che vengono svolte dai produttori e dalle autorità che si occupano di vigilare in tale settore, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.

Inoltre, se il produttore o il distributore sono a conoscenza del fatto che un loro prodotto immesso sul mercato potrebbe provocare rischi per il consumatore, devono necessariamente comunicarlo alle autorità nazionali di cui al successivo art. 106 del codice consumo.

Il comma 8 si occupa di disciplinare l’ipotesi specifica di commercializzazione di prodotti i quali presentino un rischio grave per la sicurezza, precisando quali specifiche informazioni debbano essere fornite da produttori e distributori al fine di impedire che il prodotto possa essere immesso sul mercato o continuare ad essere commercializzato, dovendosi disporre anche il richiamo dei prodotti già nella disponibilità dei consumatori.
Per chiudere, l’ultimo comma prevede un obbligo di reciproca collaborazione tra produttori, distributori e autorità competenti onde evitare il rischio della commercializzazione di prodotti pericolosi per la sicurezza del consumatore.

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