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Articolo 112 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 112 Codice del consumo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Spiegazione dell'art. 112 Codice del consumo

L’art. 112 delinea il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, distinguendo tra profili di responsabilità penale e profili di responsabilità amministrativa.
I primi tre commi si aprono con la locuzione “Salvo che il fatto costituisca più grave reato…”, il che lascia intendere che possano configurarsi ipotesi delittuose ancora più gravi.
Vengono poi individuate le fattispecie sanzionabili, con la previsione di sanzioni penali e sanzioni amministrative.
In particolare, sotto il profilo penale l’immissione nel mercato di prodotti pericolosi espone il produttore all’arresto fino ad un anno e ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
Sotto il profilo della applicabilità delle sanzioni amministrative, invece, è possibile distinguere due diverse situazioni:
- la mancata collaborazione per lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione pubblica rende assoggettabili il produttore o il distributore ad una sanzione da 2.500 a 40.000 euro;
- la violazione di obblighi imposti dalle autorità o dal codice del consumo prevede l’applicabilità di sanzioni pecuniarie da 1.500 a 30.000 euro.

La valutazione della pericolosità di un prodotto, prodromica all’applicazione delle sanzioni penali, va condotta tenendo conto del fatto che esso è destinato ad una categoria di consumatori che si trovano in condizione di maggiore rischio nell’utilizzazione del prodotto stesso, e ciò perché la sicurezza di un prodotto deve essere correlata alle condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile dello stesso.

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