La norma in esame dispone che il
consumatore deve esercitare il diritto di
recesso per mezzo di una “
comunicazione scritta”, ovvero utilizzando la carta o altro supporto durevole (è in sua facoltà di decidere se utilizzare o meno il formulario separato di recesso che l’operatore è tenuto a consegnargli).
Qualunque sia la modalità di comunicazione prescelta dal consumatore, ciò che conta è che la stessa sia idonea ad assicurare la prova dell’avvenuta spedizione prima della scadenza del periodo di recesso alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore.
A tal fine, ciò che rileva è il momento della spedizione della comunicazione e non quello della ricezione della stessa da parte del destinatario.
Il primo comma dispone che la comunicazione deve essere indirizzata alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore; da ciò se ne deve dedurre che nel contratto possa essere indicato un soggetto destinatario delle comunicazioni del consumatore inerenti l’esercizio del diritto di recesso diverso dall’operatore.
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso le parti cessano di essere obbligate all’
esecuzione del contratto e il consumatore non è tenuto a versare il valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso; inoltre, il consumatore recedente non dovrà effettuare il pagamento di alcuna spesa o di alcuna penalità.
Precisa la norma, infatti, che l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore deve essere privo di costi che possano indurlo a non esercitare il diritto stesso, con la conseguenza che è l’operatore ad assumersi il rischio di eseguire parte della sua
prestazione senza diritto ad alcun
corrispettivo od equivalente monetario.
Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato con riferimento ad un contratto avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione di un
diritto reale su di un immobile, la disciplina in esame deve essere integrata con quella dettata in materia di
trascrizione.