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Articolo 65 ter Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 24/03/2026]

Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata

Dispositivo dell'art. 65 ter Codice del consumo

1. (1)Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.

2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato IIocties, parte 2.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026".

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