La norma pone a carico del
professionista l’obbligo di dimostrare di aver dato al
consumatore tutte le informazioni obbligatorie, di aver chiesto il consenso per la conclusione del
contratto e di aver eseguito il contratto.
È vessatoria qualunque clausola che viene inserita nel contratto per traslare questi obblighi dal professionista al consumatore, in quanto provocherebbe uno squilibrio a vantaggio del fornitore.
In materia di ripartizione dell’
onere della prova circa lo svolgimento di
trattativa individuale, non è mai il consumatore a dover provare il fatto negativo della mancanza di negoziazione, ma è invece il professionista a dover dare la prova del fatto positivo dello svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri dell’effettività, serietà ed individualità, trattandosi di fatto impeditivo dell’applicazione della disciplina di tutela del consumatore.
In forza di questa norma, inoltre, si è affermata in giurisprudenza la tesi secondo cui è onere di chi predispone il contratto, sia in fase precontrattuale che in pendenza di contratto, con
buona fede, diligenza e perizia “qualificate” definire con chiarezza il contenuto ed informare il
contraente dei rischi connessi, in modo da consentirgli una corretta
interpretazione delle clausole contrattuali.
In caso contrario l’ambiguità è a carico del predisponente, ed il contraente può invocare l’interpretazione a lui più favorevole.