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Articolo 67 viciessemel Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Onere della prova

Dispositivo dell'art. 67 viciessemel Codice del consumo

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

  1. a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
  2. b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
  3. c) l'esecuzione del contratto;
  4. d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

Spiegazione dell'art. 67 viciessemel Codice del consumo

La norma pone a carico del professionista l’obbligo di dimostrare di aver dato al consumatore tutte le informazioni obbligatorie, di aver chiesto il consenso per la conclusione del contratto e di aver eseguito il contratto.
È vessatoria qualunque clausola che viene inserita nel contratto per traslare questi obblighi dal professionista al consumatore, in quanto provocherebbe uno squilibrio a vantaggio del fornitore.
In materia di ripartizione dell’onere della prova circa lo svolgimento di trattativa individuale, non è mai il consumatore a dover provare il fatto negativo della mancanza di negoziazione, ma è invece il professionista a dover dare la prova del fatto positivo dello svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri dell’effettività, serietà ed individualità, trattandosi di fatto impeditivo dell’applicazione della disciplina di tutela del consumatore.

In forza di questa norma, inoltre, si è affermata in giurisprudenza la tesi secondo cui è onere di chi predispone il contratto, sia in fase precontrattuale che in pendenza di contratto, con buona fede, diligenza e perizia “qualificate” definire con chiarezza il contenuto ed informare il contraente dei rischi connessi, in modo da consentirgli una corretta interpretazione delle clausole contrattuali.
In caso contrario l’ambiguità è a carico del predisponente, ed il contraente può invocare l’interpretazione a lui più favorevole.

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