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Articolo 67 undecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

Dispositivo dell'art. 67 undecies Codice del consumo

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies e 67 octies, 67 novies e 67 decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Spiegazione dell'art. 67 undecies Codice del consumo

La norma dispone che la comunicazione dal fornitore al consumatore delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari deve essere assicurata utilizzando il supporto cartaceo ovvero altro supporto durevole.
Viene anche prevista un’apposita clausola di salvaguardia, in forza della quale si consente che il consumatore possa chiedere in qualsiasi momento di ricevere le informazioni contrattuali su supporto cartaceo così come di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.
Per supporto durevole devono intendersi, secondo quanto disposto dall’art. 67 ter del codice consumo, i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica.

Con riferimento ai servizi prestati in ambito bancario, il c. 2 dell’ [[118tub]] prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali debba essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Per ciò che concerne il potenziale contenuto vessatorio delle clausole contrattuali, vanno considerate come vessatorie le clausole inserite nei contratti con i consumatori che, anche per effetto di una clausola di indicizzazione, attribuiscono alla banca il potere unilaterale di modificare le condizioni economiche del rapporto senza obbligo di immediata comunicazione al cliente, nonchè le clausole che attribuiscono alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni giuridico - normative del rapporto nei contratti a tempo indeterminato anche in assenza di un giustificato motivo.

Gli obblighi informativi disciplinati dal codice del consumo sono da considerare come integrativi e complementari rispetto a quelli dettagliatamente stabiliti dalla normativa di settore per quanto concerne le offerte dei servizi e dei prodotti finanziari (ciò comporta che devono intendersi fatte salve le norme più favorevoli al cliente).

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