Il primo gruppo di informazioni che il
consumatore ha il diritto di ricevere prima della stipula di un
contratto a distanza avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari è quello che attiene ai dati relativi al fornitore (lett. a) nonché a qualsiasi eventuale rappresentante dello stesso (lett. b).
Viene, dunque, presa in considerazione sia l’ipotesi in cui il rapporto intercorra direttamente tra cliente ed
intermediario finanziario sia quella in cui quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi al fine di portare avanti la trattativa, non potendo quest’ultima circostanza comportare una diminuzione delle garanzie a tutela del cliente.
Le informazioni a cui la norma fa riferimento attengono ai profili anagrafici e amministrativi del fornitore o del suo eventuale
rappresentante, quali il tipo di attività svolta, i dettagli dell’iscrizione a registri di commercio, gli estremi di eventuali
autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Sono queste informazioni che si aggiungono a quelle ordinariamente dovute da parte dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento in forza della normativa di settore.
Rientrano tra le informazioni di cui alla lett. a) quelle che consentono l’univoca individuazione del fornitore o del suo rappresentante, quali l’appartenenza del
professionista ad un gruppo bancario ovvero la soggezione ad attività di coordinamento e direzione altrui.
Per informazioni relative all’attività principale del fornitore, invece, si intendono quelle riferite al c.d. “scopo mezzo” della società per la quale l’intermediario esercita la propria attività.
Le informazioni relative all’indirizzo del fornitore mirano a soddisfare l’esigenza che il consumatore possa confrontarsi con un referente ben individuato; a tal fine assume particolar rilievo il riferimento non soltanto ad un indirizzo di posta elettronica, ma anche ad uno geografico, potendo quest’ultimo garantire la massima raggiungibilità del professionista o di chi si relazioni con il consumatore, oltre che consentire al cliente di conoscere i possibili assetti societari della controparte, utili per intrattenere una relazione contrattuale più consapevole.
Occorre, tuttavia, precisare che le informazioni a cui la norma in esame fa riferimento non hanno soltanto la funzione di garantire al consumatore la più ampia conoscibilità della controparte prima della conclusione del contratto, risultando anche essenziali per permettere al consumatore il fruttuoso esercizio di alcuni diritti che gli sono garantiti dopo la conclusione del contratto, ovvero in costanza di rapporto.
Sotto questo profilo assume particolare importanza l’obbligo, previsto alla lett. e) di fornire informazioni circa la competente autorità di controllo, qualora il fornitore svolga un’attività soggetta ad autorizzazione (in questo modo si vuole consentire al cliente di verificare la pendenza, in capo al fornitore, di procedimenti amministrativi nonché individuare un referente unico per la presentazione di eventuali reclami e ricorsi ex
art. 67 noviesdecies del codice consumo).