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Articolo 67 sexies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni relative al servizio finanziario

Dispositivo dell'art. 67 sexies Codice del consumo

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

  1. a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
  2. b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
  3. c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
  4. d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
  5. e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
  6. f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
  7. g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
  8. h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Spiegazione dell'art. 67 sexies Codice del consumo

La lett. a) di questa norma contiene una previsione che può definirsi di carattere generale, imponendo al professionista di fornire al cliente una descrizione delle principali caratteristiche del servizio offerto.
E’ questa un’indicazione di tipo aperto, la quale consente di intervenire tutte le volte in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente a garantire un’adeguata comprensione del servizio da parte del consumatore.
Un autonomo rilievo viene dato al prezzo del servizio finanziario (lett. b), il quale deve essere indicato con esattezza nel suo totale ovvero, in caso di impossibilità, per relationem, dovendo essere fornita la base di calcolo, in modo che il destinatario (identificabile nel consumatore medio) possa valutare con chiarezza l’onere a cui dovrà soggiacere.
La lett. b) a sua volta va coordinata con quanto disposto alla successiva lett. d), la quale prende in considerazione l’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati, i quali devono essere comunicati al consumatore prima della stipula del contratto.

Alla stessa esigenza (espressa enucleazione da parte del professionista di tutti gli elementi che concorrono a comporre l’impegno finanziario che il consumatore dovrà assumere) rispondono le disposizioni di cui alle lett. f) e g), le quali fanno riferimento all’obbligo di informazione relativo ad eventuali costi che possono derivare dalla scelta di utilizzare lo strumento del contratto a distanza.

La lett. c) fa riferimento a particolari rischi relativi agli strumenti finanziari oggetto del servizio, a cui il consumatore può andare incontro e di cui deve essere espressamente informato prima della conclusione del contratto.
La previsione di tale specifico obbligo informativo nasce sia dalla circostanza che non tutti i servizi finanziari implicano lo stesso livello di rischio sia dall’esigenza di ridurre eventi lesivi connessi alla possibile reticenza dell’intermediario, il quale può essere spinto a nascondere al cliente l’esistenza di alcuni fattori di rischio connessi all’investimento.
Occorre prestare attenzione al fatto che non rilevano esclusivamente i rischi connessi al servizio finanziario oggetto di trattativa, ma anche quelli derivanti da connessioni o collegamenti con altri servizi finanziari, come risulta dalla lett. h) della norma in esame.

Infine, la lett. e) prevede che, qualora le informazioni relative al servizio di investimento abbiano una validità limitata nel tempo, di ciò ne debba essere data espressa indicazione al consumatore, onde evitare che, in un secondo momento, il professionista possa opporgli la perdita di efficacia delle dichiarazioni precedentemente rilasciate in conseguenza del decorso del tempo.
Va precisato che la validità limitata nel tempo può essere conseguenza non soltanto di una scadenza temporale, ma anche di altri atti o fatti che potrebbero determinare l’obsolescenza dell’informativa, quali eventuali mutamenti nella normativa avente ad oggetto il servizio finanziario oggetto di contrattazione.

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