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Articolo 67 octiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Irrinunciabilitą dei diritti

Dispositivo dell'art. 67 octiesdecies Codice del consumo

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Spiegazione dell'art. 67 octiesdecies Codice del consumo

La norma in esame sancisce l’irrinunciabilità da parte del consumatore dei suoi diritti e la nullità di tutte le clausole da cui deriva una diminuzione o una minore efficacia della tutela dei consumatori.
Detta irrinunciabilità persegue la finalità di garantire l’effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno, il che comporta che è possibile circoscrivere la stessa alla sola fase antecedente all’insorgere dei medesimi diritti.

Nel nostro ordinamento i diritti dei consumatori hanno trovato tutela in una serie di norme che, a partire dagli anni 80, si sono succedute in ordine sparso, dando luogo ad una sorta di statuto del consumatore, applicabile, in via di principio, alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Le ragioni di fondo di tale speciale protezione accordata al consumatore si rinvengono in una presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, nella sua qualità di professionista (ovvero persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale), è molto meglio organizzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative ad un eventuale contenzioso.

Le suddette particolari esigenze di tutela non potevano non avere un risvolto anche sul piano processuale, essendo stato a tal fine previsto un foro comodo per l’utente; infatti, è apparso evidente che l’obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio avrebbe fortemente limitato il diritto del consumatore di agire in giudizio, soprattutto quando, come accade nella gran parte dei casi, la controversia risulti di esiguo valore a fronte degli alti costi che può comportare un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi.
Questa è anche la ragione in forza della quale il legislatore ha ravvisato la necessità di connotare quel foro come esclusivo e tendenzialmente preminente, potendo altrimenti essere agevolmente derogato attraverso la previsione, sia essa contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale.
La stessa Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ha ribadito che il foro del consumatore è esclusivo e speciale, il che comporta che deve presumersi la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche nel caso in cui il foro indicato come competente dovesse coincidere con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.

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