La norma in esame sancisce l’irrinunciabilità da parte del
consumatore dei suoi diritti e la nullità di tutte le clausole da cui deriva una diminuzione o una minore
efficacia della tutela dei consumatori.
Detta irrinunciabilità persegue la finalità di garantire l’effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno, il che comporta che è possibile circoscrivere la stessa alla sola fase antecedente all’insorgere dei medesimi diritti.
Nel nostro ordinamento i diritti dei consumatori hanno trovato tutela in una serie di norme che, a partire dagli anni 80, si sono succedute in ordine sparso, dando luogo ad una sorta di statuto del consumatore, applicabile, in via di principio, alla
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Le ragioni di fondo di tale speciale protezione accordata al consumatore si rinvengono in una
presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, nella sua qualità di
professionista (ovvero persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale), è molto meglio organizzata a gestire tutte le fasi del
contratto, da quella delle
trattative ad un eventuale contenzioso.
Le suddette particolari esigenze di tutela non potevano non avere un risvolto anche sul piano processuale, essendo stato a tal fine previsto un foro comodo per l’utente; infatti, è apparso evidente che l’obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di
residenza o di
domicilio avrebbe fortemente limitato il diritto del consumatore di agire in giudizio, soprattutto quando, come accade nella gran parte dei casi, la
controversia risulti di esiguo valore a fronte degli alti costi che può comportare un
processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi.
Questa è anche la ragione in forza della quale il legislatore ha ravvisato la necessità di connotare quel foro come esclusivo e tendenzialmente preminente, potendo altrimenti essere agevolmente derogato attraverso la previsione, sia essa contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale.
La stessa Corte di Cassazione, in sede di
regolamento di competenza, ha ribadito che il foro del consumatore è esclusivo e speciale, il che comporta che deve presumersi la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche nel caso in cui il foro indicato come competente dovesse coincidere con uno dei fori legali di cui agli artt.
18 e
20 c.p.c.