L’espressione contenuta nella prima parte di questa norma, secondo cui “…
si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali” fa riferimento a tutte le forme di comunicazioni destinate in modo diretto o indiretto a promuovere beni o servizi.
Gli obblighi di informazione posti a carico del
professionista non vengono in questa sede specificati, precisandosi soltanto in via generale che vertono sulla sicurezza, composizione e qualità dei beni e dei servizi svolti.
Occorre comunque precisare che, secondo quanto previsto al successivo art. 5, non è più sufficiente che il consumatore possa accedere alle informazioni, ma è necessario che il professionista le metta a sua disposizione in modo chiaro e comprensibile (viene, dunque privilegiato il principio della conoscenza a quello della conoscibilità).
Nel terzo comma si precisa che, indipendentemente dal fatto che derivino direttamente dal professionista o da un suo
intermediario, gli obblighi informativi devono rispettare i seguenti requisiti:
a) devono essere conformi alla tecnica utilizzata per diffondere le informazioni;
b) devono essere espressi in modo chiaro e comprensibile per un consumatore medio, ed in particolare non devono essere fuorvianti, anche in considerazione delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del
contratto stesso;
c) devono essere tali da assicurare la consapevolezza del consumatore, il quale, attraverso il messaggio pubblicitario, deve essere in grado di:
- riconoscere le caratteristiche del prodotto o del servizio offerto;
- operare una scelta consapevole tra prodotti concorrenti;
- utilizzare quanto acquistato con sicurezza ed in modo soddisfacente;
- poter ricevere
tutela dei propri diritti in caso di danno derivante dall’acquisto del prodotto o del servizio.
La pubblicità non solo non può essere ingannevole o fuorviante, ma deve essere corretta anche quale mezzo di comunicazione in sé, ovvero nelle modalità di diffusione del messaggio.