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Articolo 5 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi generali

Dispositivo dell'art. 5 Codice del consumo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Spiegazione dell'art. 5 Codice del consumo

L’espressione contenuta nella prima parte di questa norma, secondo cui “…si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali” fa riferimento a tutte le forme di comunicazioni destinate in modo diretto o indiretto a promuovere beni o servizi.

Gli obblighi di informazione posti a carico del professionista non vengono in questa sede specificati, precisandosi soltanto in via generale che vertono sulla sicurezza, composizione e qualità dei beni e dei servizi svolti.
Occorre comunque precisare che, secondo quanto previsto al successivo art. 5, non è più sufficiente che il consumatore possa accedere alle informazioni, ma è necessario che il professionista le metta a sua disposizione in modo chiaro e comprensibile (viene, dunque privilegiato il principio della conoscenza a quello della conoscibilità).

Nel terzo comma si precisa che, indipendentemente dal fatto che derivino direttamente dal professionista o da un suo intermediario, gli obblighi informativi devono rispettare i seguenti requisiti:
a) devono essere conformi alla tecnica utilizzata per diffondere le informazioni;
b) devono essere espressi in modo chiaro e comprensibile per un consumatore medio, ed in particolare non devono essere fuorvianti, anche in considerazione delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del contratto stesso;
c) devono essere tali da assicurare la consapevolezza del consumatore, il quale, attraverso il messaggio pubblicitario, deve essere in grado di:
- riconoscere le caratteristiche del prodotto o del servizio offerto;
- operare una scelta consapevole tra prodotti concorrenti;
- utilizzare quanto acquistato con sicurezza ed in modo soddisfacente;
- poter ricevere tutela dei propri diritti in caso di danno derivante dall’acquisto del prodotto o del servizio.

La pubblicità non solo non può essere ingannevole o fuorviante, ma deve essere corretta anche quale mezzo di comunicazione in sé, ovvero nelle modalità di diffusione del messaggio.

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