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Articolo 15 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 18/12/2024]

Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

Dispositivo dell'art. 15 bis Codice del consumo

1. (1)I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 23, comma 1 della L. 16 dicembre 2024, n. 193.

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