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Articolo 16 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esenzioni

Dispositivo dell'art. 16 Codice del consumo

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

  1. a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
  2. b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  3. c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  4. d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  5. e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
  6. f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
  7. g) prodotti di fantasia;
  8. h) gelati monodose;
  9. i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Spiegazione dell'art. 16 Codice del consumo

La norma in esame contiene un elenco di prodotti per i quali, al fine di evitare confusioni per il consumatore, non è obbligatoria l’indicazione del doppio prezzo.
In particolare, ciò vale per:
a) i prodotti venduti sfusi, come ad esempio quelli ortofrutticoli;
b) i prodotti venduti attraverso distributori automatici: la ragione della esclusione di tali prodotti sta nel fatto che questi vengono acquistati mediante inserimento di denaro stabilito per ogni singola unità all’interno del distributore;
c) le confezioni contenenti prodotti di diversa natura (è questo il caso delle confezioni regalo, contenenti in genere beni di diversa tipologia, come ad esempio un panettone ed uno spumante);
d) i prodotti contenuti all’interno di una stessa confezione, destinati ad essere mescolati per la preparazione di un diverso prodotto (è questo il caso dei preparati per le torte o per la pizza);
e) i prodotti precotti o preparati, contenuti in diverse tipologie all’interno di una stessa confezione;
f) i prodotti preconfezionati per i quali non vi è obbligo di indicazione della quantità netta;
g) gelati monodose e prodotti che possono essere venduti solo a pezzo, senza fare riferimento ad alcuna unità di misura.

Si ritiene che quella contenuta al primo comma debba qualificarsi come elencazione tassativa, in tal senso dovendosi argomentare dalla lettura del secondo comma di questa stessa norma, nella parte in cui viene riconosciuto soltanto al Ministero dello sviluppo economico di aggiornare con proprio decreto l’elenco delle esenzioni, nonché di indicare specificatamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari, per i quali non vale l’esenzione dall’obbligo di indicazione del doppio prezzo.

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