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Articolo 15 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Modalitą di indicazione del prezzo per unitą di misura

Dispositivo dell'art. 15 Codice del consumo

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Spiegazione dell'art. 15 Codice del consumo

La vendita al consumatore di tutti i prodotti che vengono esposti nelle vetrine, all’interno di locali e negozi, ma anche sui banchi di vendita all’esterno, deve essere accompagnata da un cartellino nel quale va indicato il prezzo, in modo chiaro e leggibile.

Particolare attenzione va dedicata alle vendite straordinarie e promozionali, in occasione delle quali il consumatore può acquistare il prodotto ad un prezzo inferiore (viene sottratta una percentuale del costo che può variare), ma è necessario che venga esposto sia il prezzo originario che il prezzo scontato, al fine di poter consentire allo stesso consumatore di verificare, al momento dell’acquisto, l’entità dello sconto.
In particolare, sono vendite straordinarie:
- le vendite di liquidazione, ossia quelle a cui si fa ricorso per eliminare in poco tempo tutta la merce presente in un negozio sia perché si ha intenzione di chiudere sia perché si intende trasferire la sede dell’attività o rinnovare i locali. Si tratta di forme di vendite praticabili in qualsiasi momento dell’anno, essendo soltanto richeisto che il professionista dia comunicazione al Comune di competenza della situazione che lo porta ad effettuare tali vendite;
- le vendite di fine stagione: si tratta di quelle vendite che hanno ad oggetto prodotti destinati a subire un calo di valore se non vengono venduti in un ben preciso periodo dell’anno (è questo il caso della vendita dei costumi o delle tute da neve, i quali possono essere venduti ad un prezzo decisamente inferiore rispettivamente in inverno ed in estate).

Si parla di vendite promozionali, invece, per quelle vendite che possono essere praticate dal professionista per una parte o tutti i propri prodotti, ma per un breve periodo di tempo nel corso dell’anno.
Un’altra tipologia di vendita a cui il professionista può fare ricorso è la c.d. vendita sottocosto, in occasione della quale il professionista offre al cliente il prodotto ad un prezzo inferiore a quello per cui dallo stesso è stato acquistato, quale risultante dalle fatture di acquisto.

Il comma 3 della norma fa riferimento ad una specifica categoria di prodotti, ovvero i prodotti alimentari preconfezionati e immersi nel liquido (si pensi alle mozzarelle), specificando che il prezzo che deve essere fatto pagare al cliente è quello del prodotto al naturale, eliminando il peso del liquido o del ghiaccio, nel caso in cui si tratti di surgelati.

L’ultimo comma, infine, è dedicato ai prodotti petroliferi ed in particolare ai prezzi dei carburanti, stabilendo che il distributore deve necessariamente esporli in maniera visibile, in modo che i consumatori possano avere informazioni chiare e possano confrontare i prezzi praticati dalle diverse compagnie petrolifere.

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