La vendita al
consumatore di tutti i prodotti che vengono esposti nelle vetrine, all’interno di locali e negozi, ma anche sui banchi di vendita all’esterno, deve essere accompagnata da un cartellino nel quale va indicato il prezzo, in modo chiaro e leggibile.
Particolare attenzione va dedicata alle vendite straordinarie e promozionali, in occasione delle quali il consumatore può acquistare il prodotto ad un prezzo inferiore (viene sottratta una percentuale del costo che può variare), ma è necessario che venga esposto sia il
prezzo originario che il prezzo scontato, al fine di poter consentire allo stesso consumatore di verificare, al momento dell’acquisto, l’entità dello sconto.
In particolare, sono vendite straordinarie:
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le vendite di liquidazione, ossia quelle a cui si fa ricorso per eliminare in poco tempo tutta la
merce presente in un negozio sia perché si ha intenzione di chiudere sia perché si intende trasferire la sede dell’attività o rinnovare i locali. Si tratta di forme di vendite praticabili in qualsiasi momento dell’anno, essendo soltanto richeisto che il
professionista dia
comunicazione al
Comune di competenza della situazione che lo porta ad effettuare tali vendite;
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le vendite di fine stagione: si tratta di quelle vendite che hanno ad oggetto prodotti destinati a subire un calo di valore se non vengono venduti in un ben preciso periodo dell’anno (è questo il caso della vendita dei costumi o delle tute da neve, i quali possono essere venduti ad un prezzo decisamente inferiore rispettivamente in inverno ed in estate).
Si parla di
vendite promozionali, invece, per quelle vendite che possono essere praticate dal professionista per una parte o tutti i propri prodotti, ma per un breve periodo di tempo nel corso dell’anno.
Un’altra tipologia di vendita a cui il professionista può fare ricorso è la c.d.
vendita sottocosto, in occasione della quale il professionista offre al cliente il prodotto ad un prezzo inferiore a quello per cui dallo stesso è stato acquistato, quale risultante dalle fatture di acquisto.
Il comma 3 della norma fa riferimento ad una specifica categoria di prodotti, ovvero i prodotti alimentari preconfezionati e immersi nel liquido (si pensi alle mozzarelle), specificando che il prezzo che deve essere fatto pagare al
cliente è quello del prodotto al naturale, eliminando il peso del liquido o del ghiaccio, nel caso in cui si tratti di surgelati.
L’ultimo comma, infine, è dedicato ai prodotti petroliferi ed in particolare ai prezzi dei carburanti, stabilendo che il distributore deve necessariamente esporli in maniera visibile, in modo che i consumatori possano avere informazioni chiare e possano confrontare i prezzi praticati dalle diverse compagnie petrolifere.