Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.
[1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.]