Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.
[1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.]