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Articolo 71 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Bandi di gara

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 71 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.]

Massime relative all'art. 71 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. Stato n. 6132/2018

Nell'ambito di una gara pubblica, il bando può essere immediatamente impugnato solo nell'ipotesi in cui contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione.

Cons. Stato n. 2602/2018

Soggiacciono all'onere dell'immediata impugnazione del bando di gara le sole clausole che impediscono la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta, impedendo il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; invece - per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - l'interesse al ricorso nasce con gli atti applicativi, quali l'esclusione o l'aggiudicazione a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata; devono quindi considerarsi escludenti le clausole che precludono la partecipazione alla gara perché prescrivono in modo univoco requisiti soggettivi, di ammissione o partecipazione alla gara, arbitrari e discriminatori; ovvero perché prevedono situazioni di fatto la cui carenza determina in via immediata e diretta l'esclusione dalla gara ovvero che danno luogo ad un'abnorme restrizione dell'accesso alla selezione, precludendo all'operatore di formulare adeguate offerte di gara in chiave competitiva.

Cons. Stato n. 3110/2017

È illegittimo il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività della CONSIP di alcuni di servizi, individuati come: (i) advisory strategico; (ii) implementazione operativa delle iniziative individuate; (iii) consulenza legale, nella parte in cui: a) richiede che i partecipanti alla gara dimostrino un complessivo requisito di un fatturato globale non inferiore ad euro 20.000.000, iva esclusa, per consulenze strategico-organizzative e un fatturato per servizi legali nel diritto amministrativo non inferiore ad euro 2.000.000,00, iva esclusa, di cui almeno euro 1.000.000,00 conseguiti per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici, all'interno di tre esercizi finanziari, e cioè un requisito che finisce per restringere ingiustificatamente la platea dei possibili partecipanti; b) invece di procedere alla previa suddivisione in lotti sia qualitativamente, sia quantitativamente differenziati, ha indetto una gara in unico lotto che riguarda promiscuamente il servizio di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, volto a supportare le sue attività: al contempo prestazioni di servizi di consulenza strategico-organizzativa in ambito procurement, dunque di advisory strategico, di implementazione operativa delle iniziative individuate, e di consulenza legale. Questa previsione è censurabile perché si trascendono i limiti di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità che connotano il margine di insindacabilità per discrezionalità dell'Amministrazione.

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